13) | l’articolo 24 è sostituito dal seguente: Articolo 6 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame Entro il 28 maggio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti: a) | gli eventi organizzati in luoghi diversi dai locali commerciali del professionista; e | b) | i casi di beni commercializzati come identici ma aventi composizione o caratteristiche significativamente diverse, compresa l’eventualità che tali casi siano soggetti a requisiti più rigorosi, tra cui il divieto di cui all’allegato I della direttiva 2005/29/CE e siano necessarie disposizioni più dettagliate sulle informazioni relative alla differenziazione dei beni. | Se del caso, tale relazione è corredata di una proposta legislativa.
Articolo 4 Modifiche della direttiva 2011/83/UE La direttiva 2011/83/UE è così modificata: 1) | all’articolo 2, il primo paragrafo, è così modificato: a) | il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) | “beni”: beni quali definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); | (*5) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).»;" | b) | è inserito il seguente punto: «4 bis) | “dato personale”: dato personale quale definito al punto 1) dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); | (*6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»" | c) | i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti: «5) | “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; | 6) | “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;»; | | d) | il punto 11) è sostituito dal seguente: «11) | “contenuto digitale”: il contenuto digitale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7); | (*7) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).»;" | e) | sono inseriti i seguenti punti: «16) | “servizio digitale”: un servizio digitale quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/770; | 17) | “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori; | 18) | “fornitore di mercato online”: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori; | 19) | “compatibilità”: compatibilità quale definita all’articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2019/770; | 20) | “funzionalità”: funzionalità quale definita all’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/770; | 21) | “interoperabilità”: interoperabilità quale definita all’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2019/770.»; | | | 2) | l’articolo 3 è così modificato: a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest’ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.»; | b) | è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. La presente direttiva si applica anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo.»; | c) | il paragrafo 3 è così modificato: i) | la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) | di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19, 21 e 22;»; | | ii) | è aggiunta la seguente lettera: «n) | relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.»; | | | | 3) | all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato: a) | la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) | oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;»; | | b) | le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) | se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; | h) | qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.»; | | | 4) | l’articolo 6 è così modificato: a) | il paragrafo 1 è così modificato: i) | la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) | l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;»; | | ii) | è inserito il seguente punto: «e bis) | se applicabile, l’informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;»; | | iii) | la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) | un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali;»; | | iv) | le lettere r) e s) sono sostituite dalle seguenti: «r) | se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; | s) | qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile»; | | | b) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo, possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all’articolo 9, paragrafo 1 bis.»; | | 5) | è inserito il seguente articolo: Articolo 6 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame Entro il 28 maggio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti: a) | gli eventi organizzati in luoghi diversi dai locali commerciali del professionista; e | b) | i casi di beni commercializzati come identici ma aventi composizione o caratteristiche significativamente diverse, compresa l’eventualità che tali casi siano soggetti a requisiti più rigorosi, tra cui il divieto di cui all’allegato I della direttiva 2005/29/CE e siano necessarie disposizioni più dettagliate sulle informazioni relative alla differenziazione dei beni. | Se del caso, tale relazione è corredata di una proposta legislativa. Articolo 7 Recepimento 1. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 maggio 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 9 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio La presidente T. TUPPURAINEN (1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66. (2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019. (3) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22). (4) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30). (5) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27). (6) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). (7) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). (8) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). (9) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57). (10) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1). (11) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1). (12) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1). (13) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1). (14) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). (15) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1). (16) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (17) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. (18) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
whereas
(20) Su questo aspetto, l’allegato I della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere un nuovo punto per precisare che sono vietate le pratiche in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza rivelare l’esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati della ricerca. Se un professionista ha pagato, direttamente o indirettamente, il fornitore di funzionalità di ricerca online per ottenere una classificazione migliore di un prodotto all’interno dei risultati della ricerca, il fornitore di funzionalità di ricerca online dovrebbe informarne i consumatori in forma concisa, semplice e comprensibile. Il pagamento indiretto potrebbe consistere nell’accettazione da parte del professionista di obblighi aggiuntivi, di qualsiasi genere, nei confronti del fornitore di funzionalità di ricerca online il cui effetto specifico sia l’ottenimento di una classificazione migliore del prodotto. Il pagamento indiretto potrebbe consistere in una commissione maggiorata per ciascuna transazione e in diversi sistemi di compenso che diano specificamente luogo a una classificazione migliore. I pagamenti per servizi generali, come le commissioni per l’inserimento in elenco o le quote di sottoscrizione, che si riferiscono a un’ampia gamma di funzionalità offerte al professionista dal fornitore di funzionalità di ricerca online, non dovrebbero essere considerati pagamenti per ottenere specificamente una classificazione migliore dei prodotti, purché tali pagamenti non abbiano precisamente tale finalità. La funzionalità di ricerca online può essere offerta da diversi tipi di professionisti online, compresi gli intermediari, quali i mercati online, i motori di ricerca e i siti web di confronto.
- = -
(55) Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l’attuazione delle norme, andrebbe chiarito che la direttiva 2005/29/CE non pregiudica la libertà degli Stati membri di adottare nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni volte a tutelare ulteriormente gli interessi legittimi dei consumatori contro pratiche commerciali sleali attuate nel contesto di visite non richieste presso la loro abitazione da parte di un professionista che offra o venda prodotti, o nel contesto di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, qualora tali disposizioni siano giustificate da motivi di tutela dei consumatori. Tutte le disposizioni di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero vietare il ricorso a tali canali di vendita. Disposizioni adottate a livello nazionale dagli Stati membri potrebbero, per esempio, precisare gli orari della giornata in cui le visite presso l’abitazione privata del consumatore non sono autorizzate a meno che questi non ne abbia fatto espressamente richiesta, o vietare tali visite se il consumatore ha chiaramente indicato che non le gradisce, oppure ancora prescrivere la procedura di pagamento. Inoltre, tali disposizioni potrebbero introdurre norme che assicurino una maggiore protezione nei settori armonizzati dalla direttiva 2011/83/UE. La direttiva 2011/83/UE dovrebbe pertanto essere modificata per consentire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali che prevedano un periodo più lungo per l’esercizio del diritto di recesso e che introducano delle deroghe a specifiche eccezioni a tale diritto. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate in materia, in modo che la Commissione possa mettere queste informazioni a disposizione di tutte le parti interessate e verificare la proporzionalità e la legalità di tali misure.
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